Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Gli organi elettivi della Regione durano in carica per cinque anni, fatta salva l'eventualitŕ dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, come stabilito con Legge della Repubblica 2 luglio 2004, n. 165, in attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione italiana.