Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 05 novembre 2018, n. 6
Titolo:Modifica del Regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia dell'ordinamento della Polizia locale")
Pubblicazione:(B.U. 15 novembre 2018, n. 99)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1404 del 29/10/2018

Sommario





1. Il comma 16 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale"), è sostituito dal seguente:
"16. Ai fini del passaggio di grado del personale a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato anche a tempo determinato nei corpi e servizi di polizia locale su tutto il territorio nazionale. Al personale a tempo determinato può essere attribuito solo il grado di agente e non è consentito alcun passaggio di grado."

2. Il comma 19 dell'articolo 3 del r.r. 2/2017 è sostituito dal seguente:
"19. Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, purché di specifica attinenza con l'attività di polizia locale a seguito di apposita valutazione da parte dell'ente di appartenenza, dà diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno. Per la laurea triennale, l'ente può applicare l'anticipazione fino a un massimo di quattro mesi, per la laurea superiore alla triennale fino ad un massimo di otto mesi. Per i master di primo e secondo livello, l'ente può applicare l'anticipazione di tre mesi per ciascun master fino a un massimo di un anno complessivo, applicabile una sola volta nella progressione nell'ente. In ogni caso il massimo complessivo non può superare un anno."