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Atto:LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2019, n. 3
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".
Pubblicazione:(B.U. 14 febbraio 2019, n. 12)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) sono aggiunte in fine le parole: “, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 3”.


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 1/2018 sono aggiunte in fine le parole: “e ad assicurare altresì la gestione delle pratiche nel periodo transitorio di cui al comma 4 dell’articolo 17. Restano ferme le competenze del responsabile del procedimento di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:
“2 bis. Le funzioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.”.



1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente:
“a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7 e 8 per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 dell’articolo 6;”.



1. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: “per la formazione indicate alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3” sono sostituite dalle parole: “per l’attuazione di questa legge”.
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: “anno 2019” sono sostituite dalle parole: “anno 2020” e le parole: “attività di formazione indicate alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3” sono sostituite dalle parole: “spese per l’attuazione di questa legge”.


1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 1/2018 le parole: “i novanta giorni” sono sostituite dalle parole: “ventisei mesi”.
2. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 1/2018 le parole “ed attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3” sono soppresse.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 entro dieci mesi dall’adozione dell’atto di cui al comma 2.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 1/2018 dopo le parole “agli articoli 7, 8” sono inserite le parole: “,12, commi 1 e 2,”.


1. Il penultimo capoverso del paragrafo A) dell’Allegato 1 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“Gli enti locali che, per assenza di specifiche professionalità, non sono in grado di adempiere alle attività tecniche connesse al rilascio dell’autorizzazione sismica possono ricorrere, nel rispetto della normativa statale vigente in materia:
- al supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni individuati mediante accordi con gli ordini professionali secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi;
- all’assunzione di personale tecnico necessario nell’ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.