Glossario
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  • Ballottaggio E' una votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente, concernente nomine o designazioni, non si è ottenuta una maggioranza di voti necessaria all'elezione di un candidato: in tal caso si procede ad una nuova votazione per scegliere uno fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
    E' anche il procedimento elettorale con il quale si sottopongono all' elettorato una seconda volta i candidati o le liste di candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in una prima tornata di elezioni, in modo da far convergere su costoro i voti che, in un primo tempo, si erano dispersi su diversi candidati o liste di candidati.

  • Banca dati E' il complesso di dati organizzato secondo criteri tali da facilitarne il trattamento, cioè il compimento di una serie di operazioni quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione.
  • Banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali E' la raccolta di tutte le leggi e di tutti i regolamenti regionali.
    Essa prevede due tipi di archivio, dotati entrambi di un indice cronologico e di un indice sistematico, e cioè:
    • archivio dei testi storici, che contiene i testi delle leggi e dei regolamenti così come pubblicati nel bollettino ufficiale regionale;
    • archivio dei testi vigenti, che contiene i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti nel loro testo originale o coordinato, qualora il testo abbia subito modifiche, con indicate in nota ai singoli articoli le norme che hanno apportato le modifiche o abrogazioni.

    Essa è aggiornata in tempo reale, è gratuita e consultabile in internet sul sito del consiglio regionale.

  • Bilancio annuale e pluriennale della regione Il bilancio annuale di previsione è un documento contabile, mediante il quale il consiglio assume le principali decisioni di finanza regionale, autorizzando la giunta all'effettuazione delle spese ed all'acquisizione delle entrate in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.
    Esso, oltre alla evidente ed indiscutibile funzione economica, ha anche una funzione politica, in quanto rappresenta la trascrizione in termini economici dell'indirizzo e del programma politico, nonché giuridica, in quanto rappresenta un'autorizzazione preventiva delle spese concesse dal consiglio alla giunta.
    Esso è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno ed approvato con legge entro il 31 dicembre: esso contiene la previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo (art. 51, Statuto).
    Se entro la scadenza il consiglio non approva il bilancio può, con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; in tal caso la regione può introitare e spendere come previsto dalla legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
    Accanto al bilancio annuale il consiglio approva, con legge, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termine di riferimento quello del programma regionale di sviluppo (un massimo di cinque anni).
    Esso è elaborato con riferimento al predetto programma e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale vigente, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

  • Bilancio del consiglio regionale E' un documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dal consiglio regionale in un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario.
    Esso, in particolare, stabilisce le risorse necessarie per il funzionamento del consiglio; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della regione (art. 18, Statuto).
    Esso è espressione dell'autonomia dell'organo ed è approvato dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

  • Bollettino ufficiale della regione (BUR) È il giornale, pubblicato dalla regione, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti regionali e di stabilire il 'dies a quo? della loro vigenza.
    In esso, oltre le leggi e i regolamenti regionali, sono pubblicati anche gli atti della regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione sia prevista da norme statali o regionali (ad esempio: deliberazioni e decreti regionali; richieste di referendum e proclamazione dei relativi risultati; sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o a leggi statali impugnate dalla regione e a conflitti di attribuzione aventi come parte la regione, nonché ordinanze di organi giurisdizionali con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali; atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la regione; bandi di concorso e avvisi di gara).
    La legge regionale è pubblicata nel BUR subito dopo la promulgazione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo i casi d'urgenza (art. 33, Statuto).

  • Buona amministrazione E' il principio che indica che l'azione amministrativa deve essere esercitata in modo efficiente e appropriato affinché l'interesse pubblico sia perseguito secondo criteri di speditezza, semplicità, trasparenza e col minor sacrificio degli interessi particolari dei privati.
  • Buoni ordinari regionali Sono prestiti obbligazionari che possono essere emessi dalla regione e che sono destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti.
    Essi non possono essere utilizzati per ripianare la spesa di parte corrente.
    Essi sono emessi alle seguenti condizioni:
    benestare preventivo della banca d'Italia per le emissioni superiori a un determinato importo;
    stato di salute dell'ente locale che non deve trovarsi in situazione di dissesto finanziario.

  • Burocrazia È il complesso degli uffici e del personale che svolge le funzioni della pubblica amministrazione.;
    Nell'uso comune il termine ha un'accezione negativa: con esso, e più ancora con burocratizzazione, si intende l'aggravio inutile delle procedure, con relativo appesantimento dei servizi e rallentamento del loro funzionamento.