Glossario
Scarica il glossario (formato PDF, Dimensione: 340KB)Scarica il Glossario in formato PDF
(Dimensione: 340KB).



  • Gabinetto del presidente del consiglio regionale E' l'ufficio composto dagli stretti collaboratori del presidente del consiglio regionale.
  • Garante per l'infanzia e l'adolescenza E' un istituto regionale di garanzia, con sede presso il consiglio regionale, istituito dalla regione al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori (art. 53, Statuto).
    La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.

  • Gazzetta ufficiale È il giornale, pubblicato dal poligrafico dello Stato, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti e di stabilire il 'dies a quo? della loro vigenza.
    In essa sono pubblicati tutti gli atti di interesse pubblico, nonché gli avvisi e le inserzioni di cui sia obbligatoria la pubblicità.

  • Giudizio di costituzionalità delle leggi E' la funzione esercitata dalla corte costituzionale per valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
    Esso si può instaurare:
    in via principale, quando l'impugnazione della legge è compiuta direttamente con ricorso alla corte costituzionale, al di fuori e in mancanza di controversie giudiziarie; tale impugnazione è consentita al governo, alle regioni e alle province autonome;
    in via incidentale, quando l'impugnazione della legge è compiuta nel corso di una controversia pendente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o speciale.

  • Giunta regionale È l'organo esecutivo della regione, composta dal presidente, che è anche presidente della regione, e da non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (art. 27, Statuto).
    Nella prima seduta del consiglio il presidente della giunta presenta gli assessori, tra i quali indica il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del consiglio e garantendo la rappresentanza di ambo i sessi (art. 7, Statuto).
    Il presidente della giunta regionale può sostituire il vicepresidente e gli assessori previa comunicazione al consiglio regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito (art. 8, Statuto).
    Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori o del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti (artt. 9 e 10, Statuto); all'approvazione della mozione di sfiducia verso il presidente della giunta conseguono le dimissioni dello stesso e della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale (art. 10, Statuto).
    Essa opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal presidente ed adotta, su proposta del presidente, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (art. 27, Statuto).
    Le deliberazioni della giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti.
    Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

  • Giurisprudenza E' l'insieme delle pronunce emanate dagli organi cui è demandato l'esercizio del potere giurisdizionale.
    Essa non rientra tra le fonti del diritto, in quanto le sentenze passate in giudicato hanno effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa.

  • Gonfalone E' l'insegna della regione, adottata con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13. Esso è di colore bianco con la scritta 'REGIONE MARCHE? in colore verde e reca al centro lo stemma della regione stessa.
    Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto del puntale.

  • Gruppi consiliari Sono articolazioni interne del consiglio regionale, composte da consiglieri aggregati sulla base dell'appartenenza partitica o politica ed ai risultati elettorali.
    Essi si costituiscono nei modi stabiliti dal regolamento interno del consiglio, che disciplina anche la loro organizzazione e attività (art. 17, Statuto).
    L'ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.
    Ogni gruppo elegge un proprio presidente.
    L'articolazione in gruppi è importante ai fini dell'attività e dell'organizzazione del consiglio; ad esempio, la programmazione dei lavori dell'aula e la composizione delle commissioni consiliari permanenti sono determinati sulla base della composizione dei gruppi consiliari.

  • Gruppo misto E' il gruppo al quale, a differenza degli altri gruppi consiliari, aderiscono consiglieri appartenenti a diverse e, a volte, divergenti e contrapposte formazioni politiche.
    Fanno parte del gruppo misto i consiglieri che non hanno diritto a costituire un gruppo o che non intendano aderire ad alcun gruppo.