Glossario
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  • Par condicio E' un'espressione latina, che significa 'pari opportunità?, usata per garantire parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.
    La disciplina della 'par condicio? nella legislazione vigente assicura un accesso imparziale ai mezzi di informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici, attribuendo a ciascuno un adeguato spazio di comunicazione e propaganda.

  • Pareggio del bilancio E' il principio cui deve improntarsi il bilancio della regione, che presuppone un livellamento tra entrate e spese.
  • Parere E' un atto a carattere ausiliario, consistente in una manifestazione di giudizio, con cui i soggetti dell'amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire i soggetti dell'amministrazione attiva.
    Esso può essere:
    facoltativo, se è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione attiva richiederlo o meno;
    obbligatorio, se una legge impone all'amministrazione attiva di richiederlo all'organo consultivo: la mancata richiesta del parere comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge. Il parere obbligatorio, a sua volta, può essere vincolante o non vincolante, a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno ad uniformarsi ad esso.
    I pareri emessi dalle commissioni consiliari riguardano essenzialmente il merito dell'atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di questo sia opportuno o meno, oppure se vada modificato.

  • Pari opportunità tra uomo e donna E' il principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro: esso si propone di favorire l'inserimento e la carriera delle donne e degli uomini attraverso l'adozione di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della pari opportunità tra i due sessi nel campo del lavoro e nella società.
  • Partecipazione popolare E' la facoltà riconosciuta alle cittadine e ai cittadini, alle loro formazioni politiche, sociali, economiche e alle autonomie funzionali di partecipare ai processi decisionali della regione (art, 39, Statuto).
    La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.

  • Parti sociali Sono i soggetti che costituiscono le parti negoziali degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi, quali le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  • Partita di giro E' l'operazione, effettuata in bilancio, di registrazione di uno stesso importo simultaneamente in dare e avere.
  • Partito politico È un'associazione di persone basata su interessi e ideologie comuni che, attraverso una stabile organizzazione, tende a esercitare un'influenza sulla determinazione dell'indirizzo politico del Paese.
  • Petizione E' un atto con il quale le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni portano a conoscenza del consiglio regionale situazioni ed esigenze particolari, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità (art. 41, Statuto).
    Il regolamento interno del consiglio prevede le modalità per il loro esame.

  • Pianta organica E' la determinazione dei criteri di composizione delle strutture di una pubblica amministrazione e delle figure professionali che alle medesime fanno capo.
    Essa, in particolare, indica il numero di dirigenti e impiegati che ricoprono, a tempo indeterminato, i posti previsti nella stessa, al fine di svolgere i compiti ai quali una determinata struttura è preposta.

  • Politichese E' il linguaggio della politica, caratterizzato da espressioni, termini, metafore e locuzioni in uso fra coloro che vivono la vita di partito e delle istituzioni.
  • Polizia del consiglio E' il potere del consiglio di tutelare l'ordine e la sicurezza dei lavori dell'assemblea.
    Il potere di polizia spetta allo stesso consiglio ed è esercitato in suo nome dal presidente, che impartisce gli ordini necessari.
    La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

  • Portavoce E' il soggetto che coadiuva l'organo di vertice di un'amministrazione pubblica, con compiti di diretta collaborazione, per curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
    Esso può anche non appartenere all'organico dell'amministrazione.

  • Potestà legislativa regionale E' la facoltà delle regioni di emanare leggi, valevoli nei rispettivi territori, in una serie di materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, Cost.).
    La Costituzione prevede, infatti, per le regioni una legislazione concorrente per una serie di materie e una legislazione residuale per ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato; nelle materie di legislazione concorrente, le regioni debbono anche rispettare i principi fondamentali individuati dalla legislazione statale.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    Le regioni possono ratificare, con legge, intese con altre regioni, per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
    Nelle materie di propria competenza le regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato.
    Le regioni non possono istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, Cost.).

  • Prassi amministrativa E' un comportamento tenuto in maniera costante anche in assenza della convinzione della sua obbligatorietà.
    Essa non costituisce fonte di diritto e non apporta innovazioni nell'ordinamento giuridico, ma può essere utilizzata come referente per l'interpretazione dell'atto amministrativo nel caso in cui la normativa non sia chiara.

  • Premio di maggioranza E' il meccanismo che in un sistema elettorale consente di attribuire alla lista o alle liste che hanno ottenuto la maggioranza relativa, un numero di seggi superiore rispetto a quelli realmente conquistati, al fine di giungere a una maggioranza ampia e stabile.
  • Presidente del consiglio regionale E' il consigliere che presiede il consiglio regionale e che viene eletto dai consiglieri fra i componenti il collegio, nella prima seduta del consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio (art. 13, Statuto).
    Esso rappresenta il consiglio regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del consiglio, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare; tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali; convoca e presiede l'ufficio di presidenza, rappresenta il consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio.
    Esso esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

  • Presidente della giunta regionale È un organo della regione, previsto dalla Costituzione, al quale fanno capo la presidenza della giunta e la rappresentanza della regione stessa (art. 121, Cost.).
    Esso è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare (art. 7, Statuto).
    Esso in particolare: nomina e revoca gli assessori, fra i quali il vicepresidente; attribuisce e revoca le deleghe agli assessori; può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri; dirige la politica della giunta di cui è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto; sovrintende all'azione amministrativa regionale; partecipa ai lavori della conferenza Stato-regioni e della conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del consiglio; promuove, su deliberazione della giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla corte costituzionale dandone immediata comunicazione al consiglio (art. 26, Statuto).

  • Primato del diritto comunitario E' il principio che sancisce la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, sia anteriore che posteriore, a qualsiasi rango appartenga quest'ultimo.
    Specificazioni del principio sono:
    la prevalenza della norma comunitaria su quella interna, anche se posteriore o di rango costituzionale;
    l'inammissibilità di norme interne successive incompatibili con le norme comunitarie;
    l'obbligo, per le giurisdizioni nazionali, di disapplicare, anche di propria iniziativa, la normativa interna contrastante senza dover attendere una pronuncia della corte costituzionale al riguardo.

  • Procedimento amministrativo E' la serie di atti connessi e coordinati tra loro, dove ciascuno di essi si pone come presupposto di legittimità o di efficacia di quello successivo, che sfocia nel provvedimento amministrativo, che è l'atto finale del procedimento.
    Esso si articola nelle seguenti fasi:
    preparatoria, che è diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare;
    istruttoria, che è diretta ad acquisire e a valutare i singoli dati rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
    costitutiva, che è diretta a determinare il contenuto dell'atto da emanare e alla formazione ed emanazione dello stesso;
    di integrazione dell'efficacia, che è diretta a portare l'atto all'attenzione di un organo di controllo, ove previsto, e alla successiva comunicazione agli interessati.

  • Procedimento legislativo È il complesso di atti diretto alla formazione delle leggi, che di norma, comprende le seguenti fasi:
    iniziativa, che consiste nella presentazione di una proposta di legge al presidente del consiglio, il quale la trasmette alla commissione consiliare competente (commissione referente);
    istruttoria, che consiste nell'esame della proposta di legge, in sede referente, da parte della commissione consiliare competente per materia, la quale ne esamina e ne discute i contenuti. La commissione, tramite i consiglieri relatori (uno di maggioranza e uno di minoranza), riferisce le sue valutazioni al consiglio, anche proponendo un testo diverso da quello presentato;
    costitutiva, che consiste nella discussione, votazione e approvazione della proposta in assemblea: la proposta di legge è approvata dal consiglio articolo per articolo e, con votazione finale, sull'intero testo (art. 31, Statuto);
    di integrazione dell'efficacia, che consiste in una serie di atti, diretti a controllare il rispetto delle norme di procedura della deliberazione legislativa e a rendere pubblica la legge. Tali atti sono:
    promulgazione da parte del presidente della giunta, che deve avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio, salvo che la legge stessa non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza;
    pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale;
    entrata in vigore, che si verifica di regola dopo il periodo della 'vacatio legis?, che è normalmente di quindici giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione (art. 33, Statuto).

  • Processo verbale E' un mezzo di documentazione di atti e fatti rilevanti per l'ordinamento giuridico: contiene, infatti, la descrizione di determinate operazioni o la constatazione di fatti o situazioni verificatesi rispetto ai quali svolge, in quanto atto pubblico, un'importante funzione probatoria.
    Il processo verbale del consiglio regionale è redatto a cura del segretario dello stesso e contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Dopo l'approvazione, che avviene nella seduta successiva a quella cui si riferisce, è sottoscritto dal presidente e dai consiglieri segretari e raccolto e conservato nell'archivio del consiglio.
    Il processo verbale delle sedute segrete è, invece, redatto dai consiglieri segretari.

  • Progetto di legge E' l'atto propulsivo di una legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).
    Esso è redatto in articoli e corredato da una relazione che ne illustra le finalità.
    Esso è anche chiamato proposta di legge.

  • Programma dei lavori E' un documento, predisposto dal presidente del consiglio, sentiti il presidente della giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, contenente l'elenco degli argomenti che il consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.
    E' approvato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

  • Promulgazione delle leggi regionali È un atto del procedimento legislativo che interviene prima della pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale.
    La legge è promulgata dal presidente della giunta, entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio regionale, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio (art. 33, Statuto).
    Con l'atto di promulgazione la legge diviene esecutoria; diviene invece obbligatoria per tutti i cittadini solo con la pubblicazione.

  • Proposta di legge E' l'atto propulsivo di un legge; in particolare, il primo atto con cui si mette in moto il procedimento legislativo (iniziativa legislativa).
    Essa è redatta in articoli e corredata da una relazione che ne illustra le finalità ed è anche chiamata progetto di legge.
    E' presentata al presidente del consiglio regionale, che dà notizia della presentazione nella prima seduta dell'assemblea successiva alla presentazione, comunicando l'avvenuta assegnazione alla commissione consiliare permanente competente.

  • Proroga E' un provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione posticipa il termine di scadenza di un atto precedentemente emanato.
    Essa deve essere disposta prima della scadenza dell'atto e con le stesse modalità previste per questo.

  • Prorogatio E' un termine latino, che significa 'proroga?, usato per indicare il meccanismo volto ad assicurare la continuità funzionale degli organi pubblici, che scatta nel momento di cessazione della carica di un organo scaduto fino all'insediamento del nuovo organo.
    In genere gli organi, in regime di 'prorogatio?, possono provvedere solo alla ordinaria amministrazione.

  • Provvedimento amministrativo E' un atto tipico e nominato posto in essere dalla pubblica amministrazione e consistente in una manifestazione di volontà destinata ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui è destinato, mediante la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.
    Gli aspetti più rilevanti che esso presenta sono:
    autoritarietà, che consiste nell'imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari;
    esecutorietà, che consiste nella possibilità concessa alla pubblica amministrazione di dare immediata e diretta esecuzione all'atto amministrativo sfavorevole, anche contro il volere del destinatario, senza previa pronunzia giurisdizionale;
    tipicità, nel senso che esso è solo quello previsto dall'ordinamento;
    nominatività, nel senso che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare corrisponde un tipo di atto previsto e definito dalla legge.

  • Pubblica amministrazione È l'insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento di compiti o scopi di pubblico interesse in una determinata collettività statale.
    Nel sistema amministrativo italiano, accanto allo Stato esistono svariati soggetti giuridici (i cosiddetti enti pubblici) che esplicano funzioni e compiti amministrativi.

  • Pubblicazione delle leggi regionali È l'atto di comunicazione con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari e con il quale diventa efficace.
    Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla pubblicazione (art. 33, Statuto).

  • Pubblicità delle sedute E' il principio che impernia lo svolgimento dell'attività dell'assemblea: le sedute del consiglio regionale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno (art. 39, Statuto).
    Le sedute delle commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del consiglio (art. 22, Statuto).