Glossario
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  • Ragionevolezza delle leggi È il principio che esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.
    La legge 'irragionevole? è viziata per eccesso di potere e, pertanto, potrà essere ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

  • Rappresentanza politica E' un rapporto di fiducia e di responsabilità politica, in forza del quale i rappresentanti esercitano poteri non appartenenti al rappresentato, ma rientranti nella loro competenza esclusiva.
    Gli organi elettivi (ad esempio: camere; consigli regionali, provinciali e comunali) si dicono comunemente rappresentativi, in quanto rispecchiano la scelta politica del corpo elettorale e ne rappresentano gli orientamenti.

  • Rappresentatività È il principio in base al quale i soggetti preposti a organi rappresentativi hanno e conservano, durante la carica, una responsabilità politica verso coloro che li hanno eletti o nominati.
  • Ratio legis È lo scopo, il fine ultimo che il legislatore intende perseguire mediante l'emanazione di una disposizione normativa.
    Esso costituisce un criterio molto importante nell'interpretazione della legge.

  • Referendum È la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunziarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi.
    Esso è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.
    Esso, per la regione Marche, è uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e può essere di due tipi:
    a) referendum abrogativo, indetto dal presidente della giunta regionale per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono alternativamente:
    ventimila elettori;
    due consigli provinciali;
    venti consigli comunali;
    tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione regionale (art. 42, Statuto).
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
    La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.
    Esso è inammissibile nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione e non è ammesso:
    per le norme dello Statuto;
    per le disposizioni di rilievo statutario;
    per i regolamenti interni del consiglio;
    per le leggi riguardanti il bilancio e i tributi;
    per le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della regione (art. 43, Statuto).
    Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della regione.
    referendum consultivo, previsto per le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali (art. 44, Statuto).
    La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dello stesso.

  • Regione È un ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed attua il dettato costituzionale nell'ambito di un determinato territorio.
    Essa è dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria.
    Lo Stato italiano si articola in 20 regioni: 15 sono a Statuto ordinario, 5 a Statuto speciale.
    Per motivi politici, etnici, economici e geografici la Costituzione riserva, infatti, un trattamento giuridico differenziato per cinque regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), le quali godono di particolari forme e condizioni di autonomia, secondo i propri Statuti speciali adottati con leggi costituzionali (art. 116, Cost.).
    Lo Statuto delle regioni ad autonomia ordinaria è, invece, approvato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi (art. 123, Cost.).
    La fusione o la creazione di nuove regioni può avvenire solo con legge costituzionale (art. 132, Cost.).

  • Regolamento E' una fonte secondaria del diritto, emanata dal potere esecutivo.
    Esso, in particolare, non può derogare alla Costituzione, alle leggi ordinarie, nè può regolare materie riservate espressamente alla legge.
    Quanto al contenuto il regolamento può essere:
    di esecuzione, quando contiene una disciplina di dettaglio o marginale rispetto alle previsioni di legge;
    di attuazione o d'integrazione, quando svolge i principi fissati dalla legislazione di principio;
    indipendente, quando interviene in materie prive di una disciplina legislativa;
    di organizzazione, quando disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in materia coperta da riserva relativa di legge, per cui assume la veste di regolamento d'esecuzione o d'attuazione;
    delegato, quando è espressamente delegato o autorizzato.

  • Regolamento comunitario E' un atto normativo dell'Unione europea, con portata generale obbligatoria e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
  • Regolamento interno del consiglio E' l'atto con il quale il consiglio regionale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nel rispetto della normativa stabilita dallo Statuto.
    Esso costituisce una fonte normativa anomala, distinta dai regolamenti regionali e contrapposta anche alle leggi regionali, in quanto trova la propria legittimazione direttamente nello Statuto, che gli riserva la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti: si tratta, dunque, di una fonte a competenza riservata, posta a garantire l'autonomia del consiglio regionale.
    Esso è approvato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti e, in particolare, disciplina:
    le attribuzioni del presidente e dell'ufficio di presidenza;
    la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
    la convocazione e le modalità di svolgimento del consiglio;
    la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
    la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;
    le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del consiglio;
    le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
    le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana (art, 19, Statuto).

  • Relatore E' il consigliere nominato da una commissione consiliare nella prima seduta successiva all'assegnazione di uno affare, con il compito di illustrare i contenuti dello stesso.
    Al termine della discussione, la commissione approva il testo da sottoporre all'esame dell'assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula.
    E' anche consentita la presentazione di relazioni di minoranza: di qui le espressioni 'relatore di maggioranza? e 'relatore di minoranza?.
    La discussione in aula inizia con l'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza.

  • Rendiconto generale E' un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario.
    Esso è strutturato in due parti:
    il conto consuntivo del bilancio o rendiconto finanziario, in cui sono riportati i risultati della gestione finanziaria in relazione alla previsione di bilancio;
    il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale, in cui sono riportate le variazioni avvenute nel patrimonio e la situazione patrimoniale finale.

  • Residui Sono le entrate accertate e non riscosse (residui attivi) e le spese impegnate e non pagate (residui passivi) in un determinato esercizio finanziario.
  • Resoconto E' un atto di documentazione delle discussioni e degli affari esaminati da un organo collegiale.
    Esso è previsto:
    per le sedute del consiglio regionale;
    per le sedute e le audizioni delle commissioni consiliari.
    Esso può essere:
    integrale, quando riporta parola per parola l'andamento della discussione e delle votazioni degli affari esaminati;
    sommario, quando riporta in sintesi l'andamento della discussione e delle votazioni degli affari esaminati.
    I resoconti delle sedute del consiglio regionale sono obbligatori e devono essere pubblicati, in versione integrale: essi sono ricavati dalle registrazioni degli interventi e sono raccolti in volumi semestrali o annuali denominati 'Atti consiliari?.

  • Rete unitaria della pubblica amministrazione È la rete informatica che collega tutti gli uffici pubblici rendendo possibile sia la trasmissione di dati e informazioni di natura amministrativa, sia l'accesso diretto dei cittadini ai dati e ai documenti in possesso delle amministrazioni.
  • Retroattività degli atti aventi forza di legge È il termine usato per indicare che una norma può disciplinare atti e fatti che si sono verificati anteriormente alla sua entrata.
    Essa, costituendo un'eccezione al principio generale della irretroattività delle norme di legge, deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma; nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.

  • Rettifica È un atto volto a eliminare degli errori che inficiano il provvedimento, introducendo correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.
  • Revisori contabili Sono i soggetti, iscritti in un apposito registro, abilitati a effettuare il controllo di legge dei documenti contabili al fine di accertare che i fatti di gestione siano esattamente rilevati nelle scritture contabili e che il bilancio corrisponda alle risultanze delle suddette scritture e sia conforme alle norme in materia.
  • Revoca È un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ritira, con efficacia 'ex nunc?, e cioè con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito (cioè inopportuno, non conveniente, inadeguato), in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici.
    Essa trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, allorché questo muti.

  • Richiamo all?ordine E' l'invito del presidente rivolto ad un consigliere, che pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, a cessare la condotta.
    Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazione del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del presidente.

  • Risoluzione E' un atto diretto a manifestare o a definire indirizzi, presentato dai consiglieri in occasione di dibattiti in assemblea, su comunicazioni della giunta o su mozioni: la proposta di risoluzione è votata al termine della discussione.
    Essa, in genere, è composta da una premessa, che spiega la questione, e da un dispositivo, con il quale s'impegna la giunta ad assumere determinate iniziative.

  • Ritiro E' l'atto con il quale la pubblica amministrazione procede autonomamente e d'ufficio ad eliminare un proprio precedente atto quando lo riconosce illegittimo o inopportuno, purché sussista un interesse pubblico concreto e attuale all'eliminazione dello stesso.
    Esso rappresenta una manifestazione di autotutela amministrativa.