Le funzioni del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali il suo scopo è, quindi, quello di favorire l’intervento diretto degli Enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali.
Il CAL è stato istituito con legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”, attuata con regolamento interno approvato nella seduta del CAL n.5 del 7 marzo 2008.
Il CAL esercita ai sensi dell’art.30 dello Statuto regionale l’iniziativa delle leggi regionali.
Esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge e gli altri atti all’esame del Consiglio Regionale concernenti :

a. il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;

b. il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Enti locali e tra questi e la Regione;

c. gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell’Unione Europea.


Esprime pareri obbligatori alla Giunta Regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

a. accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coninvolgono l’assetto e lo sviluppo territoriale locale;

b. regolamenti di interesse degli Enti locali;

c. criteri di riparto delle risorse agli enti locali;

d. atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

Il Consiglio e la Giunta regionali possono richiedere al CAL pareri anche su atti diversi da quelli sopra indicati e il CAL può a sua volta far pervenire alla Giunta e al Consiglio regionali le proprie osservazioni su altri atti di interesse.

Infine il CAL può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale a norma dell’art.134 della Costituzione.