Le funzioni del CREL - Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è l'autonomo organismo regionale di consultazione e confronto delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.
Il CREL è stato istituito con legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)" successivamente modificata con lr 15 luglio 2008, n. 21. Il Regolamento interno del CREL, approvato nella seduta del 18 maggio 2009, ne regola i lavori.
A) Il CREL esercita, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi regionali.
B) Esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge e sugli altri atti all'esame dell'Assemblea Legislativa regionale concernenti:
  1. Il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
  2. Gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
  3. Gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nelle materie economiche e del lavoro;
C) Esprime i pareri richiesti dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera B). Fra questi pareri sono ricompresi anche quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie.
D) Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati alle lettere B) e C).
E) Il CREL di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.
F) Il CREL partecipa, su richiesta delle Commissione Assembleari, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell'Assemblea.
G) il CREL presenta all'Assemblea legislativa regionale un rapporto annuale sulla propria attività.