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Atto:LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3
Titolo:Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche
Pubblicazione:(B.U. 10 aprile 2025, n. 32)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione riconosce e promuove le associazioni Pro Loco iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4, di seguito denominate "Pro Loco Marche", nonché i relativi organismi associativi, privi di finalità di lucro, quali organismi di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.


1. Le Pro Loco Marche operano a favore dello sviluppo sociale e turistico delle realtà locali, svolgono attività di promozione turistica e valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, gastronomiche, storiche e sociali del territorio secondo principi di democraticità e uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le Pro Loco Marche operano anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, per progetti e interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.
3. (Abrogato)
4. Le Pro Loco Marche operano per:
a) contribuire alla valorizzazione turistica delle peculiarità locali, collaborando con gli enti locali al miglioramento estetico della zona e alle iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze e delle risorse naturali, delle produzioni tipiche locali e gastronomiche, nonché del patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati, iniziative finalizzate a migliorare l'esperienza di soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti nonché a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale, la conoscenza globale del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione residente verso i turisti;
d) curare l'informazione e l'accoglienza, soprattutto presso gli Uffici d'informazione e assistenza turistica;
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, tra cui proposte turistiche specifiche per la terza età: progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative di coinvolgimento delle comunità locali; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici e scambi con l'estero per diffondere la conoscenza e la cultura del territorio;
f) realizzare manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
h) promuovere, diffondere e incrementare la cultura del volontariato e dei beni comuni, valorizzando le potenzialità del territorio e le sue possibilità di sviluppo sociale e culturale;
i) favorire la collaborazione, lo scambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento della cittadinanza per potenziarne un ruolo attivo e consapevole orientato al bene comune;
j) diffondere la conoscenza dell'identità marchigiana e del turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori e ai disabili.

5. Le Pro Loco Marche, nei limiti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), possono stipulare convenzioni, anche utilizzando il modello di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7, con i Comuni e le Unioni di Comuni per la realizzazione delle attività di cui a questo articolo.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 23, l.r. 29 settembre 2026, n. 12, le disposizioni abrogate con la medesima legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.



1. La Regione sostiene gli organismi associativi delle Pro Loco, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per il coordinamento delle attività di cui all'articolo 2, in particolare:
a) eroga contributi sulla base della loro rappresentatività sul territorio;
b) stipula accordi di collaborazione.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per individuare la rappresentatività degli organismi associativi delle Pro Loco ai fini della lettera a) del comma 1, tenendo anche conto del numero degli iscritti.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.


1. E' istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Elenco regionale delle Pro Loco Marche, di seguito denominato "Elenco".
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente per materia:
a) determina il numero minimo di iscritti, non inferiore a sette, per ciascuna Pro Loco necessario per l'iscrizione nell'Elenco;
b) determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché per la pubblicità dello stesso e le eventuali misure di controllo.

3. Le Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco possono:
a) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di differenziazione e di priorità accordati ai soggetti in possesso della qualifica di ETS (enti del Terzo settore);
b) promuovere e realizzare eventi ed attività per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico anche in collaborazione con la Regione e con gli organismi associativi più rappresentativi delle Pro Loco di cui al comma 2 dell'articolo 3.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.


1. La Pro Loco che svolge le attività previste dall'articolo 2, è iscritta nell'Elenco, a richiesta, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
b) sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se non iscritta al medesimo Registro, abbia adottato uno Statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6;
c) disponga di adeguati locali per lo svolgimento delle attività istituzionali;
d) sia presente un numero minimo di iscritti ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4.

2. La Pro Loco iscritta nell'Elenco di cui al comma 1, qualora non iscritta al RUNTS, comunica alla competente struttura della Giunta regionale, e al Comune in cui ha sede, esclusivamente in via telematica:
a) le modifiche apportate allo Statuto e all'atto costitutivo;
b) il rinnovo delle cariche sociali;
c) le variazioni di sede;
d) l'atto di scioglimento.

3. La comunicazione è effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi degli eventi di cui al comma 2. Entro lo stesso termine le Pro Loco iscritte nel RUNTS comunicano, con riferimento alle materie di cui al comma 2, di aver provveduto alle variazioni sul RUNTS ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 117/2017.
4. La Regione dispone la cancellazione dall'Elenco nei casi di scioglimento, di perdita dei requisiti di cui al comma 1, nonché di mancata conformità alle finalità e alle attività di cui all'articolo 2.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.


1. Lo Statuto si ispira a principi di democraticità, di gestione e di partecipazione popolare.
2. Lo Statuto contiene, in particolare:
a) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
b) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel territorio comunale e per coloro che, non residenti, cooperino nel comune per le finalità e le attività di cui all'articolo 2;
c) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni in conformità alle disposizioni in materia di enti non commerciali di cui all'articolo 148, comma 8, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
d) l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali.

2 bis. Per le Pro Loco iscritte nel RUNTS si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 settembre 2026, n. 12.


1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo è istituito il Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche, di seguito denominato "Tavolo", composto dai seguenti soggetti o loro delegati:
a) assessore regionale competente in materia di turismo, in funzione di Presidente;
b) dirigente della competente struttura della Giunta regionale;
c) presidente della commissione assembleare competente per materia;
d) presidente del Comitato regionale UNPLI Marche;
e) presidente della Camera di commercio delle Marche.

2. Il Tavolo concorre a promuovere le attività di cui all'articolo 2, favorendo il confronto tra la Regione e gli organismi associativi delle Pro Loco, in particolare per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 3.
3. Il Tavolo, inoltre:
a) formula raccomandazioni in merito alla proposta di programma di cui all'articolo 8 e ad interventi e progetti a livello nazionale o europeo, da realizzare con risorse anche regionali;
b) esprime il proprio parere sulla proposta di modello di convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 2.

4. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento del Tavolo. Alle riunioni possono essere invitati i rappresentanti di enti o associazioni operanti nelle materie oggetto di questa legge.
5. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.


1. La Regione al fine di sostenere le attività delle Pro Loco Marche concede alle stesse contributi per le attività di cui all'articolo 2, in particolare per la realizzazione di progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge annuale di bilancio, previo parere della commissione assembleare competente, approva il programma annuale degli interventi di cui al comma 1.
3. Una percentuale dei contributi di cui al comma 2 è comunque destinata alle attività svolte dagli organismi associativi di cui all'articolo 3.
4. La concessione dei contributi di cui a questa legge avviene nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione dove si rappresentano, in particolare, le informazioni concernenti:
a) il numero delle Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco e, con riferimento alla cancellazione, i motivi della stessa;
b) le convenzioni stipulate ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, i relativi effetti sulle attività delle Pro Loco interessate nonché le criticità riscontrate;
c) i contributi assegnati e l'utilizzo degli stessi.



1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), sono iscritte d'ufficio nell'Elenco di cui all'articolo 4.
2. Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 4, le Pro Loco interessate si adeguano ai requisiti prescritti da questa legge, a pena di decadenza dalla medesima iscrizione.
3. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di questa legge, con uno o più provvedimenti, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.


1. Gli interventi previsti da questa legge possono essere finanziati anche con le risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato in quanto compatibili.


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di euro 180.000,00 così ripartita:
a) euro 90.000,00 per l'anno 2026;
b) euro 90.000,00 per l'anno 2027.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita:
a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027;
b) per l'anno 2027, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

3. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026 e relativa alla voce "Contributo per sostegno alle attività delle Pro Loco", riportata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente azzerata.
4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
La lettera a) del comma 1 modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 3, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
La lettera b) del comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 7, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
La lettera c) del comma 1 abroga l'art. 9, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.