Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2026, n. 4 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) |
| Pubblicazione: | (B.U. 18 giugno 2026, n. 55) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
| Settore: | SPORT - TEMPO LIBERO |
| Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 22/2001)
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 22/2001)
Art. 3 (Disposizioni d'attuazione)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 22/2001)
Art. 3 (Disposizioni d'attuazione)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
1. ......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 18, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.
1. ......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 18 bis, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 22/2001, come inserito dall'articolo 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.