Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 giugno 2026, n. 4
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)
Pubblicazione:(B.U. 18 giugno 2026, n. 55)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 18, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.


1. ......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 18 bis, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.


1. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 22/2001, come inserito dall'articolo 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.