Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 22 giugno 2026, n. 6 |
| Titolo: | Interventi per la conoscenza dei marchigiani illustri e la celebrazione dei relativi anniversari |
| Pubblicazione: | (B.U. 25 giugno 2026, n. 58) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
| Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
| Materia: | Attivitŕ culturali – Celebrazioni |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione dei marchigiani illustri)
Art. 3 (Tipologie di interventi)
Art. 4 (Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri)
Art. 5 (Primi adempimenti della Giunta regionale)
Art. 6 (Clausola valutativa)
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Definizione dei marchigiani illustri)
Art. 3 (Tipologie di interventi)
Art. 4 (Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri)
Art. 5 (Primi adempimenti della Giunta regionale)
Art. 6 (Clausola valutativa)
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove:
a) la conoscenza e la valorizzazione dei marchigiani illustri, quali testimoni del contributo della regione Marche al progresso e all'innovazione a livello nazionale e internazionale;
b) la celebrazione dei relativi anniversari intesi come le ricorrenze della nascita, della morte e di ogni altro evento di significativa rilevanza storica, culturale, artistica, scientifica o religiosa legato alla figura del marchigiano illustre o alla sua memoria nel tempo.
1. Ai sensi di questa legge, sono considerati marchigiani illustri:
a) i soggetti nati nel territorio della regione che si sono distinti, a livello nazionale e internazionale, nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della politica, dell'economia e dell'innovazione tecnologica;
b) i soggetti che, pur non essendo nati nella regione, abbiano operato stabilmente nel territorio regionale lasciando un contributo significativo e documentato nei campi indicati alla lettera a);
c) le figure religiose canonizzate o beatificate, legate storicamente al territorio marchigiano.
2. Per accedere agli interventi previsti all'articolo 3, devono essere decorsi almeno cinquanta anni dalla data di decesso del soggetto individuato ai sensi del comma 1.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:
a) iniziative editoriali, convegni, mostre, eventi culturali e attività divulgative;
b) progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado;
c) percorsi turistico-culturali tematici;
d) attività di ricerca storica e scientifica;
e) valorizzazione di luoghi, archivi, case natali e siti legati ai marchigiani illustri.
2. Per la definizione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura, approva il Programma annuale degli interventi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei marchigiani illustri, unitamente alle eventuali celebrazioni degli anniversari sulla base della proposta del Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri di cui all'articolo 4.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati direttamente dalla Regione Marche, anche in collaborazione con i Comuni di riferimento del marchigiano illustre, nonché con ulteriori enti locali, istituzioni, atenei, associazioni ed enti privati.
1. La Regione istituisce il Comitato per la valorizzazione dei marchigiani illustri, di seguito indicato come "Comitato", il quale procede annualmente alla definizione della proposta di Programma annuale degli interventi.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale competente in materia di cultura suo delegato, che presiede il medesimo Comitato;
b) dal Presidente e dal Vicepresidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;
c) da un Consigliere regionale della Commissione assembleare competente in materia di cultura indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
3. Il Comitato può essere integrato con:
a) un massimo di tre esperti nel campo della letteratura, delle arti, della musica, della scienza, della cultura, dell'educazione, della politica, dell'economia o della innovazione tecnologica;
b) i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione degli interventi.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale:
a) definisce i criteri, i destinatari e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) definisce le modalità di individuazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4;
c) provvede alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge;
d) approva, sulla base della proposta di cui al comma 1 dell'articolo 4, il primo Programma annuale degli interventi entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti prodotti da questa legge.
1. Per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 3, è istituito il Fondo per la conoscenza e le celebrazioni dei marchigiani illustri, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, con stanziamento autorizzato, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 40.000,00.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:
a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 02 (Segreteria generale), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
b) per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01, Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.
3. Per effetto della lettera b) del comma 2, l'autorizzazione di spesa prevista alla voce "Contributi per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante", riportata nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)), è ridotta di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.