Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 maggio 2022, n. 10
Titolo:Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
Pubblicazione:(B.U. 19 maggio 2022, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo la lettera r) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è aggiunta la seguente:
"r bis) un rappresentante di Sport e Salute SpA, individuato prioritariamente nell'ambito della struttura territoriale della Regione Marche.".



1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali, Sport e Salute SpA e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.".

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi ed anche di Sport e Salute SpA per l'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 9.".



1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, Sport e Salute SpA, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive.".



1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.