Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2001, n. 3
Titolo:Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 sull'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private.
Pubblicazione:( B.U. 18 gennaio 2001, n. 10 supplemento)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 28 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:
"2. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti previsti dal comma 1 dell'articolo 15, l'accreditamento provvisorio di cui all'articolo 25 č concesso a domanda degli interessati ai presidi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge.".

2. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.