Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 21
Titolo:Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona
Pubblicazione:( B.U. 29 dicembre 2006, n. 126 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Lo art. 14, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, detta disposizioni in merito all'incorporazione nello INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo.

Sommario





1. L’Istituto di ricovero e cura per anziani “INRCA” è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
2. L’INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Lazio, Calabria e Marche.


1. L’INRCA svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana nell’ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale, garantendo la coerenza tra le attività medesime e privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali e internazionali.
2. L’Istituto, in particolare, opera nell’area della tutela della salute degli anziani intervenendo nella prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti. L’Istituto coniuga la pratica clinica con la ricerca scientifica, la formazione e l’aggiornamento professionale avanzato degli operatori sanitari e dei ricercatori.
3. L’INRCA si avvale di risorse umane e tecnologiche adeguate, innovazioni culturali, finanziamenti ordinari e finalizzati, collaborazioni con le università ed altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali.
4. La ricerca è indirizzata verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’anziano curando, in modo particolare, la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica e in nuovi modelli organizzativi. La ricerca è esercitata in coerenza con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all’articolo 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
5. L’assistenza, volta prioritariamente alla sperimentazione di modelli innovativi di cura e riabilitazione, riguarda le fasi dell’acuzie, della post acuzie e della riabilitazione, anche attraverso l’assistenza territoriale e residenziale.
6. L’INRCA svolge, ai sensi del comma 7 dell’articolo 8 del d.lgs. 288/2003, un’attività di alta formazione nelle discipline e attività di riferimento.
7. Le sedi periferiche dell’INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria delle Regioni territorialmente competenti.


1. L’organizzazione dell’INRCA è improntata al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione.
2. Sono organi dell’INRCA:
a) il consiglio di indirizzo e verifica;
b) il direttore generale;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale.



1. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da:
a) il presidente, scelto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale tra esperti in programmazione e gestione sanitaria, con voto limitato a tre;
c) un membro designato da ciascuna delle Regioni in cui l’INRCA ha sedi periferiche, escluse le Marche;
d) un membro designato dal Ministro della salute.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
3. Le designazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del Consiglio di indirizzo, qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salvo successive integrazioni.
4. Il consiglio:
a) determina le linee strategiche e di indirizzo dell’attività dell’INRCA, assicurando il raggiun-gimento degli obiettivi di ricerca ed assistenza nell’ambito delle risorse assegnate;
b) esprime parere preventivo in merito agli atti del direttore generale aventi ad oggetto l’alienazione del patrimonio, il regolamento di organizzazione e le relative modifiche, l’adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni;
c) verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall’INRCA rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati.



1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti di cui all’elenco previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).
2. Il direttore generale rappresenta l’INRCA ed è responsabile della gestione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale relativa al direttore generale delle aziende del servizio sanitario. In particolare è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di indirizzo e verifica, assume gli atti in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti adottati, ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’INRCA, incluse l’organizzazione e gestione del personale.


1. Il direttore scientifico è responsabile dell’attività di ricerca ed è nominato, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 288/2003, dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale.
2. Il direttore scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca dell’Istituto, in coerenza con i fini istituzionali dell’ente e in relazione agli indirizzi del Consiglio di indirizzo e verifica.


1. Il collegio sindacale è composto da:
a) tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
b) un membro designato dal Ministero della salute;
c) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 13/2003.

2. Per quanto non previsto, si applica la normativa regionale relativa al collegio sindacale delle aziende del servizio sanitario.


1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che vengono nominati dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della normativa regionale relative ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende del servizio sanitario.


1. Il collegio di direzione ha compiti di proposta nei riguardi del direttore generale in ordine all’organizzazione, allo sviluppo ed alla valutazione delle attività cliniche e di ricerca, nonché all’innovazione ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali.
2. Il collegio di direzione è costituito con le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 11, prevedendo la partecipazione del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, nonché dei direttori di dipartimento, compreso il direttore del dipartimento aziendale delle professioni sanitarie.


1. Il patrimonio dell’INRCA è costituito secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 288/2003.


1. Il regolamento di organizzazione dell’INRCA è adottato dal direttore generale, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica di cui all’articolo 4, in attuazione della presente legge, della normativa statale e sulla base degli indirizzi e criteri esplicativi deliberati dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina la composizione e le funzioni di tutti gli organismi dell’INRCA previsti dalla normativa vigente e in particolare:
a) il Comitato tecnico scientifico;
b) il Comitato etico.



1. Il controllo sugli atti dell’INRCA è esercitato dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito per le Aziende del servizio sanitario regionale.


1. Il Consiglio regionale designa i membri di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 1 sono presentate le relative candidature ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede ai soggetti competenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), di effettuare le designazioni previste dalla presente legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio di indirizzo e verifica, pervenute le designazioni dei soggetti competenti e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1. Entro lo stesso termine è costituito il collegio sindacale.
5. Fino alla nomina degli organi previsti dalla presente legge, restano in carica i corrispondenti organi dell’INRCA operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli indirizzi e i criteri esplicativi di cui all’articolo 11 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l’INRCA ha sedi operative per l’applicazione della presente legge e in particolare per l’attuazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4.
8. Per quanto non previsto si applica la normativa regionale vigente concernente la disciplina del servizio sanitario.
9. Al fine di garantire la non interferenza della pregressa gestione economico-finanziaria con quella dell’Istituto riordinato ai sensi della presente legge, è istituita una gestione liquidatoria e ne è nominato commissario il direttore generale. Entro quaranta giorni dalla nomina il commissario provvede alla ricognizione dei debiti e dei crediti a tutto il 31 dicembre 2006 e predispone il relativo piano di liquidazione.
10. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 9 e impartisce, con l’atto di approvazione dello stesso, le direttive per la liquidazione.
11. Nei ventiquattro mesi successivi all’approvazione del piano di liquidazione, il commissario liquidatore provvede all’attuazione dello stesso e ne predispone la rendicontazione finale.