Atto: | LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012, n. 28 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" |
Pubblicazione: | ( B.U. 04 ottobre 2012, n. 96 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19. |
Sommario
Art. 2 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2003)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2003)
Art. 4 (Modifica all'articolo 19 della l.r. 13/2003)
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:
a) il Piano socio-sanitario regionale;
b) i singoli piani di area vasta geograficamente intesa;
c) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 26/1996 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. I singoli piani di area vasta geograficamente intesa attuano, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale e, in particolare:
a) stabiliscono il percorso operativo per l'implementazione dello stesso in ciascuna area vasta geograficamente intesa;
b) definiscono la rete ospedaliera e quella dell'emergenza sanitaria con la conseguente individuazione dei posti letto;
c) definiscono l'organizzazione delle reti territoriale e socio-sanitaria, della prevenzione collettiva, veterinaria e degli alimenti.
5 ter. I singoli piani di area vasta geograficamente intesa hanno durata triennale e restano comunque in vigore fino all’approvazione del nuovo piano.
5 quater. I singoli piani sono adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, su proposta del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, sentiti i Direttori degli enti del servizio sanitario regionale.”.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è aggiunto il seguente:
“3 bis. L'incarico di direttore di distretto ha durata pari a quello del direttore di Area vasta che ha provveduto alla nomina.”.
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Il presidio ospedaliero è l'articolazione organizzativa ospedaliera del distretto dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nel medesimo distretto, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione di area vasta.”.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'ASUR e con parere obbligatorio della competente commissione assembleare, individua il numero dei presidi ospedalieri di area vasta.”.
1. L'articolo 19 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Piano annuale di area vasta)
1. La programmazione delle funzioni a livello di area vasta è effettuata attraverso il relativo piano annuale.
2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale e del piano di area vasta geograficamente intesa, gli obiettivi dell'attività e l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
3. Il piano di area vasta è approvato dal direttore di area vasta, previo parere della Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis.”.
1. In sede di prima attuazione della presente legge si applicano in materia di piani di area vasta geograficamente intesa le disposizioni previste dal piano socio-sanitario regionale vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. I piani di area vasta geograficamente intesa indicati al comma 1 sono attuati, fino all’adozione del nuovo piano socio-sanitario regionale 2014/2016, mediante programmi annuali.
3. I programmi annuali di cui al comma 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, da adottarsi entro venti giorni dall’assegnazione, su proposta del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, sentiti i Direttori degli enti del servizio sanitario regionale e le organizzazioni sindacali.
4. I programmi di cui al comma 2 devono contenere almeno:
a) le azioni coerenti con le prescrizioni dei piani indicati al comma 2;
b) l’articolazione puntuale della rete ospedaliera e territoriale con la conseguente individuazione dei posti letto, ordinati per disciplina, nei singoli presidi ospedalieri degli enti del servizio sanitario regionale;
c) i criteri per l’organizzazione di dettaglio delle singole reti territoriali e socio-sanitarie dell’Area vasta;
d) i criteri per l’individuazione del numero e delle funzioni dei singoli dipartimenti;
e) la descrizione delle azioni specifiche e degli obiettivi puntuali per contenere la mobilità passiva e le liste di attesa.
5. Nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.