Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE STATUTARIA 19 giugno 2013, n. 3 |
Titolo: | Modifiche alla Legge Statutaria 8 Marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche" |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 giugno 2013, n. 50 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Statuto - Stemma e gonfalone |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 7)
Art. 2 (Modifica all’articolo 11)
Art. 3 (Modifica all’articolo 13)
Art. 4 (Modifica all’articolo 27)
Art. 5 (Disposizioni finali)
Art. 2 (Modifica all’articolo 11)
Art. 3 (Modifica all’articolo 13)
Art. 4 (Modifica all’articolo 27)
Art. 5 (Disposizioni finali)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
“2. Nella prima seduta del Consiglio – Assemblea legislativa il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un assessore al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.
2 ter. Il Vicepresidente deve essere nominato tra i componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.
2 quater. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”.
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.”.
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Il Presidente e l’Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.”.
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente.”.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge statutaria sono efficaci a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.