Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE STATUTARIA 16 gennaio 2017, n. 6
Titolo:Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”
Pubblicazione:( B.U. 26 gennaio 2017, n. 9 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Statuto - Stemma e gonfalone

Sommario





1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) č sostituita dalla seguente:
"n) esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa;".

2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 21 della legge statutaria 1/2005, come modificata da questo articolo, č inserita la seguente:
"n bis) esercita funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;".



1. I commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge statutaria 1/2005 sono sostituiti dal seguente:
"2. La legge regionale stabilisce i contenuti degli elaborati di analisi tecnico normativa e di analisi di impatto della regolamentazione che devono corredare gli atti normativi.".



1. Dopo l’articolo 34 della legge statutaria 1/2005, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:
“Art. 34 bis (Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)
1. Il Consiglio regionale istituisce un Comitato al fine dell’esercizio delle funzioni consiliari previste dall’articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis).
2. La legge regionale disciplina le attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione.
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa.
5. Il Comitato ha comunque accesso ai dati della gestione complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione nonchè degli enti di cui all’articolo 16, comma 4.”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.