Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 24
Titolo:Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 maggio 1985, n. 56)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 70 del 30 maggio 1985.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle seguenti associazioni:
- associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) riconosciuta con D.P.R. 31 marzo 1979;
- associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
- associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
- unione nazionale mutilati per servizio (Unms) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
- unione italiana ciechi (Uic) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
- associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
- ente nazionale sordomuti (Ens) riconosciuta con D.P.R. 31 dicembre 1979.


Art. 2

La Regione riconosce e sostiene altresì le altre associazioni, ivi compresa l'ANFAS, che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati.
Il censimento delle associazioni previste dal comma precedente è effettuato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno i responsabili regionali delle associazioni interessate dovranno produrre alla Regione copia autentica degli statuti e regolamenti, nonchè idonea documentazione inerente all'attività e alla struttura organizzativa.

Art. 3

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma annuale dei contributi da assegnare alle singole associazioni regionali di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati;
b) per il 70% in relazione al volume di attività.

All'atto del riparto verrà stabilita dalla giunta regionale la percentuale dei contributi da assegnare in forma anticipata, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo.
I contributi previsti nel presente articolo sono ripartiti nella misura del 75% a favore delle Associazioni di cui all'art. 2.

Art. 4

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la erogazione, una analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute nonchè di indicare l'ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.
La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonchè l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.

Art. 5

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 200 milioni;
per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
a) per l'anno 1985 a carico del capitolo 4234104 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione " Contributi ad associazioni regionali per la tutela e la promozione sociale dei cittadini, mutilati e handicappati" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1985 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per il detto anno - elenco 2 - partita 15 - per lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.