Atto: | LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 26 |
Titolo: | Riordino del servizio sanitario regionale. |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 luglio 1996, n. 53 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, escluso l'art. 4. |
Sommario
Art. 1
CAPO II Assetto istituzionale
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Agenzia regionale sanitaria)
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO III Organizzazione e funzionamento delle Aziende USL ed ospedaliere
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
CAPO IV Vigilanza e controllo
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
CAPO V Programmazione e finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
CAPO VI Norme transitorie e finali
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Principi
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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Assetto istituzionale
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Nota relativa all'articolo 2
Prima modificato dall'art. 21, l.r. 22 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11, e dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) assistenza sanitaria territoriale;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza farmaceutica;
d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
e) integrazione socio sanitaria;
f) (abrogata)
g) sanità veterinaria.
1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS.
1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale") è garantita dal personale proprio dell'ARS.
1 bis. L’ARS esercita, nell’ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.
2. L’ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.
3. L’organizzazione dell’ARS si articola in direzioni e settori.
3 bis. All’ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.
3 ter. L’incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all’amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico.
3 quater. Nel caso in cui l’incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.
4. La Giunta regionale:
a) definisce gli obiettivi dell’ARS;
b) istituisce le direzioni e i settori.
5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell’ARS.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell’ARS si applicano le disposizioni della l.r. 20/2001.
7. L’ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
8. All’ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale.
9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell’ARS, delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore dell’ARS, del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali, previo parere del comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l.r. 18/2021. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza.
10. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4 sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.
11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.
12. L’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.
Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35, poi sostituito dall'art. 18, l.r. 22 novembre 2010, n. 17. Così modificato dall'art. 29, l.r. 1 agosto 2011, n. 17; dall'art. 18, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; l'art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5; dall'art. 1, l.r. 31 luglio 2018, n. 31; dall'art. 1, l.r. 22 ottobre 2018, n. 40; dall'art. 6, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39; dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2022, n. 1, e dall'art. 16, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Organizzazione e funzionamento delle Aziende USL ed ospedaliere
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Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 16
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 28 dicembre 2015, n. 32, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 17
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 18
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 20
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 23
Prima modificato dall'art. 25, l.r. 19 novembre 1996, n. 47, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 25
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Vigilanza e controllo
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Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 28
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 20 ottobre 1998, n. 34; dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 12, e dall'art. 21, l.r. 22 novembre 2010, n. 17, e poi sostituito dall'art. 1, l.r. 11 novembre 2013, n. 36. poi modificato dall'art. 10, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 1, l.r. 13 giugno 2019, n. 15. Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 29
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 30
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Programmazione e finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere
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Nota relativa all'articolo 31
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 20 ottobre 1998, n. 34; dall'art. 1, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, e dall'art. 1, l.r. 11 novembre 2013, n. 36, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 33
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 34
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 35
Prima modificato dall'art. 29, l.r. 16 marzo 2000, n. 20, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 36
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Norme transitorie e finali
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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 38
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
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Nota relativa all'articolo 39
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.