Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 12
Titolo:Norme sulla speleologia.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione tutela il patrimonio speleologico e le aree carsiche presenti nel territorio ai fini della loro conservazione, conoscenza e valorizzazione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico- culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale.


1. Le risorse di interesse speleologico, intese come aree carsiche, grotte, inghiottitoi, forre, gole, sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, sorgenti minerali e termali, sono quelle individuate nella tavola 3A (emergenze geologiche) e nella tavola 13 (emergenze geomorfologiche) e nell'allegato 1: elenco dei beni naturali del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e negli elaborati cartografici e nelle schede allegati alla circolare regionale del 18 settembre 1990, n. 17.
2. L'individuazione delle risorse di interesse speleologico viene periodicamente integrata ed aggiornata in conformità a quanto previsto all'articolo 9, lettera d), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale.
3. La Regione si avvarrà del catasto speleologico marchigiano, di cui all'articolo 9, per le finalità di aggiornamento ed integrazione, di cui al comma 2.


1. Per l'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) "aree carsiche": sono le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei;
b) "grotte": sono le cavità sotterranee naturali;
c) "forre e gole": sono valli profondamente incassate tra pareti rocciose; il concetto di forre e gole è esteso ai torrenti che presentano morfologie erosive quali marmitte, tratti meandriformi e/o morfologie peculiari.



1. Nell'approvazione dei piani e programmi che riguardano le risorse speleologiche, così come individuate all'articolo 2 ed in particolare ai piani urbanistici ed alla locazione di cave, la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del complesso idrogeologico interessato, ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idro- geomorfologico.
2. Nelle aree carsiche non è consentito autorizzare discariche, fatta eccezione per quelle di rifiuti speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 5 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico interessato.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. E' vietato distruggere, occludere e danneggiare le grotte.
2. E' vietato all'interno delle grotte:
a) abbandonare rifiuti;
b) alterare il regime idrico carsico;
c) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione, la prevenzione ed il soccorso;
d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici.

3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso, il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo in presenza di situazioni di pericolosità.
4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paletnologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.
5. L'accesso alle grotte, di cui ai commi 3 e 4, resta comunque consentito per motivi di ricerca scientifica e speleologica, effettuata da gruppi speleologici facenti parte dell'albo regionale, di cui all'articolo 10, nonché per l'attività di addestramento del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e per l'attività professionale delle guide speleologiche ai sensi della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4. Tale accesso dovrà essere precisato nei dettagli nel regolamento, di cui all'articolo 9, comma 4.
6. Fatto salvo il disposto della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Giunta regionale, sentita la Soprintendenza archeologica delle Marche, può autorizzare interventi in deroga ai divieti, di cui al presente articolo, per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle forre e alle gole.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. L'inosservanza delle norme, di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comporta il ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta distrutto o occluso o danneggiato;
c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, reperti fossili, archeologici e paleontologici.



1. Le Provincie sono delegate a provvedere alla vigilanza e all'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
2. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10, del Soccorso alpino speleologico Marche (SASM), Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) .
3. Gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza che constatano la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. E' istituito il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole.
2. Il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è costituito da:
a) elenco delle principali aree carsiche;
b) elenco delle grotte della regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati: la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile;
c) elenco delle forre e delle gole. Per ogni forra deve essere compilata una scheda informativa.

3. La tenuta del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è affidata alla federazione speleologica marchigiana.
4. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento.
5. La Regione, per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole e per le attività scientifiche e divulgative connesse, concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Federazione speleologica marchigiana, che gestisce il catasto e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati.
6. La convenzione, di cui al comma 5, dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse, come sarà stabilito dal regolamento, di cui al comma 4.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 1, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1.


1. L'Albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco di tutti i gruppi speleologici in attività aventi sede nella regione e operanti in conformità agli obiettivi della presente legge. L'iscrizione avviene sentita la Federazione speleologica marchigiana.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. La Giunta regionale autorizza l'uso a fini economici, turistici e sanitari delle grotte. L'autorizzazione viene rilasciata sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare, dell'impatto ambientale e delle forme di utilizzazione previste.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili;
c) le priorità degli interventi;
d) le forme di finanziamento.

3. La Federazione speleologica marchigiana, il SASM-CNSAS ed i gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10, presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta regionale i programmi relativi a:
a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e storico dei sistemi carsici;
b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo;
c) l'organizzazione di manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali;
d) l'organizzazione di corsi specialistici atti ad aumentare la qualificazione dei gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10;
e) l'organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Società speleologica italiana o dal Club alpino italiano;
f) l'addestramento dei volontari del SASM-CNSAS Marche, nonché l'ammodernamento ed il mantenimento delle attrezzature e dei materiali di soccorso;
g) la manutenzione periodica degli attrezzamenti per la progressione in grotte e forre;
h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca.

4. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3 saranno predisposti con la collaborazione di enti di ricerca competenti o di esperti laureati nelle discipline attinenti la speleologia.
5. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli enti locali, dalla Federazione speleologica marchigiana, dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale e dal SASM-CNSAS, redige un programma di interventi ed attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, per lo sviluppo della speleologia e del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e concede contributi.
6. Alle iniziative proposte, ai sensi del presente articolo, dalla Federazione speleologica marchigiana e dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale nonché al SASM-CNSAS, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione del programma.
7. Il programma regionale è approvato dalla Giunta regionale.
8. Nella predisposizione del programma di interventi ed attività, la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. L'attività professionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida, iscritti al collegio regionale, è disciplinata dalla l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.


1. Per l'attuazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2000 la spesa di lire 400 milioni e per l'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni, per un importo complessivo di lire 600 milioni.
2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, è così ripartita:
a) per le attività previste dall'articolo 9, comma 5: lire 150 milioni;
b) per le attività previste dall'articolo 12, comma 1: lire 150 milioni;
c) per le attività previste dall'articolo 12, comma 5: lire 100 milioni;
per l'anno 2001 si provvederà alla ripartizione delle somme disponibili tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa per le attività, di cui al comma 1, sarà stabilita con la legge di approvazione del relativo bilancio.
4. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:
a) all'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 2000, mediante utilizzo, per lire 200 milioni ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1999, partita 2 dell'elenco 1 e per lire 200 milioni mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1999/2001, a carico del medesimo capitolo 5100101 proiezione della partita 2, elenco 1;
b) all'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 2001, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1999/2001 a carico del capitolo 5100101 proiezione per il detto anno della partita 2 dell'elenco 1;
c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti da tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte per l'anno 2000, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata, con la presente legge, ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con denominazione e stanziamenti di competenza e di cassa sottoindicati:
a) "Contributi per la formazione e aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle gole e delle forre", lire 150 milioni;
b) "Contributi ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane per interventi ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche", lire 150 milioni;
c) "Contributi alla Federazione speleologica marchigiana, al SASM-CNSAS e ai gruppi iscritti all'albo regionale per interventi ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per il soccorso", lire 100 milioni;
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti disposti per un tipo di intervento, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento le quote riservate ai restanti tipi di intervento previsti dalla presente legge.


1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, presentano i programmi di cui allo stesso articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa dell'emanazione dell'atto, previsto dall'articolo 9, con cui si definiscono le modalità di funzionamento, aggiornamento e accesso al catasto delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, possono presentare, per le finalità indicate dallo stesso articolo, i relativi programmi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio per l'anno 2000.

Nota relativa all'articolo 15
Così sostituito dall'art. 23, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30.