Atto: | LEGGE REGIONALE 16 marzo 2000, n. 20 |
Titolo: | Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. |
Pubblicazione: | ( B.U. 23 marzo 2000, n. 30 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Note: | Ai sensi dell'art. 22, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 2/2007, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, autorizzate ed accreditate ai sensi della presente legge, al fine di verificarne i requisiti in rapporto alle varie tipologie stabilite con la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200. Interpretazione autentica prima in art. 38, l.r. 7 maggio 2001, n. 11, poi in art. 38, comma 1, l.r. 29 luglio 2008, n. 25. Prima modificata dall'art. 1, l.r. 12 gennaio 2001, n. 3; dall'art. 3, l.r. 23 febbraio 2005, n. 12; dall'art. 22, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 16, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall’art. 32, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 7, l.r. 24 maggio 2011, n. 11; dall’art. 12, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49; dall'art. 29, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall’art. 8, comma 1, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, poi abrogata dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21. |