Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 12 |
Titolo: | Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 1 agosto 2002, n. 87) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 222/2003, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Commissione tecnico-scientifica)
Art. 3 (Comunicazione di detenzione)
Art. 4 (Autorizzazione al commercio)
Art. 5 (Accertamenti dell'Azienda USL)
Art. 6 (Registro di carico e scarico)
Art. 7 (Identificazione degli animali)
Art. 8 (Vigilanza)
Art. 9 (Divieti)
Art. 10 (Sequestro degli animali)
Art. 11 (Sanzioni)
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Norme transitorie e finali)
Art. 2 (Commissione tecnico-scientifica)
Art. 3 (Comunicazione di detenzione)
Art. 4 (Autorizzazione al commercio)
Art. 5 (Accertamenti dell'Azienda USL)
Art. 6 (Registro di carico e scarico)
Art. 7 (Identificazione degli animali)
Art. 8 (Vigilanza)
Art. 9 (Divieti)
Art. 10 (Sequestro degli animali)
Art. 11 (Sanzioni)
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Norme transitorie e finali)
1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.
3. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, l'elenco delle specie o, quando necessario, dei generi e delle famiglie di animali esotici da assoggettare alla disciplina della presente legge; l'elenco è, di norma, aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima Commissione ed è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, una Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive in merito all'applicazione della presente legge.
2. La Commissione, in particolare, fornisce indicazioni per l'individuazione delle specie di animali esotici da inserire nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione è composta da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o suo delegato;
b) un docente di zoologia o di etologia, esperto in vertebrati, delle università della regione designato dall'Unione zoologica italiana (UZI);
c) un sanitario designato congiuntamente dalle Aziende USL della regione con conoscenze inerenti la materia;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni naturalistiche, protezionistiche e ambientaliste nazionali riconosciute operanti nella regione;
e) il responsabile del servizio CITES del corpo forestale dello Stato o suo delegato.
4. La Commissione può consultare, per necessità di classificazione, esperti in particolari gruppi zoologici.
5. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
1. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alle specie di animali esotici di cui all'articolo 1, comma 3, effettuano una comunicazione al Sindaco del comune nel quale è esercitata la detenzione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; la medesima comunicazione è corredata della documentazione atta a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
3. I detentori di cui al comma 1 devono comunicare, altresì, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite.
4. La Giunta regionale determina le modalità e i tempi di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 3, nonché la modulistica da utilizzare.
1. Il commercio delle specie di animali esotici di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività è svolta.
2. La domanda di autorizzazione, che assorbe la comunicazione di cui all'articolo 3, è inoltrata al Comune tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente ed è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda in base al parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, rilasciato ai sensi dell'articolo 5.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al Comune entro dieci giorni, tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché di rilasciare, al momento della cessione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
5. La Giunta regionale determina la modulistica da utilizzare.
1. Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio accerta, entro venti giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4:
a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari adeguati e siano idonei alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'esito dell'accertamento di cui al comma 1 è comunicato al Comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.
3. Le spese per gli accertamenti, i sopralluoghi e quant'altro necessario sono a carico degli interessati, secondo il tariffario vigente.
1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 devono tenere un registro di carico e scarico secondo le disposizioni vigenti.
1. Le specie di animali esotici assoggettati alla disciplina della presente legge devono essere identificati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
1. Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio esercita la vigilanza sulle specie di animali esotici di cui all'articolo 1, comma 3, detenuti ai sensi degli articoli 3 e 4.
2. La vigilanza è esercitata in modo da assicurare il rispetto delle esigenze:
a) di carattere igienico-sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività in spazi adeguati alla loro natura;
c) di assoluta salvaguardia dell'incolumità delle persone;
d) di mantenimento dei ricoveri e degli spazi destinati agli animali in conformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è altresì effettuata, per quanto di competenza, dal Corpo forestale dello Stato e può essere effettuata anche dalle guardie giurate delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e regionali riconosciute.
1. E' vietato utilizzare o esporre gli animali esotici pericolosi o in via di estinzione, appartenenti alle specie individuate dalla normativa statale e comunitaria vigente, per richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
2. E' vietata l'utilizzazione delle specie di animali assoggettate alla disciplina della presente legge da parte di fotografi per foto ricordo.
1. La detenzione senza la comunicazione di cui all'articolo 3 e il commercio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 comportano l'emissione da parte del Comune del provvedimento di sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli animali medesimi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.
1. Coloro che contravvengono alle norme della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 1.600.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.
1. Alla copertura delle spese previste dal comma 5 dell'articolo 2 si provvede a decorrere dall'anno 2002 mediante impiego delle somme stanziate a carico dell'UPB 1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002.
1. La Commissione di cui all'articolo 2 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4 presentano la comunicazione e la domanda ivi previste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco o dei suoi aggiornamenti.
4. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme della legge regionale abrogata ai sensi del comma 7.
5. La presente legge non si applica ai giardini zoologici ed ai circhi equestri.
6. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.
7. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 13
Il comma 7 abroga la l.r. 10 ottobre 1994, n. 40.