Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 4 ottobre 2004, n. 7
Titolo:Attuazione della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 "Norme sulla speleologia".
Pubblicazione:(B.U. 14 ottobre 2004, n. 109)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il catasto, istituito dall’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 (di seguito denominata legge) è articolato in tre sezioni:
a) aree carsiche;
b) grotte;
c) forre e gole.

2. Ogni sezione è costituita da una serie di schede così articolate:
A. scheda dell’area carsica contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) provincia;
c) denominazione dell’area;
d) comune o comuni in cui ricade il territorio;
e) località;
f) perimetrazione su carta tecnica regionale 1:10.000;
g) aspetti morfometrici;
h) natura delle rocce sulle quali insiste;
i) caratteristiche morfologiche;
j) stato di degrado, pericoli di inquinamento;
k) destinazione d’uso delle aree interessanti l’area carsica secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
l) se compresa interamente o parzialmente all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico, uso civico;
m) data di inserimento in catasto;
n) gruppo o persona che ha depositato i dati;
o) materiale fotografico;
p) bibliografia;
q) notizie utili alla conoscenza delle particolarità dell’area carsica in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico;
B. scheda della grotta contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) provincia;
c) nome e sinonimi della grotta;
d) comune in cui ricade l’ingresso o gli ingressi;
e) località;
f) rilievi topografici, con indicazione degli autori e dell’anno di rilevamento;
g) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su carta IGM 1:25.000;
h) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su carta tecnica regionale 1:10.000;
i) profondità e sviluppo in metri;
j) natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
k) caratteristiche morfologiche;
l) idrologia;
m) aspetti speleoterapici;
n) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione;
o) data di inserimento in catasto;
p) gruppo o persona che ha depositato i dati;
q) destinazione d’uso della zona di ingresso secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
r) eventuale ubicazione della grotta all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico, uso civico;
s) materiale fotografico;
t) bibliografia;
u) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico;
C. scheda delle forre e delle gole contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) provincia;
c) nome usuale;
d) nome sulla carta;
e) nome locale;
f) comune o comuni in cui ricade il territorio;
g) località;
h) posizionamento (coordinate e quota) dell’inizio della gola o forra su carta tecnica regionale 1:10.000;
i) posizionamento (coordinate e quota) del termine della gola o forra su carta tecnica regionale 1:10.000;
j) nome del corso d’acqua e sue caratteristiche;
k) natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
l) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione;
m) data di inserimento a catasto;
n) verticale massima;
o) persona o gruppo che ha depositato i dati;
p) se la gola o forra si trova all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, uso civico;
q) materiale fotografico;
r) bibliografia;
s) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta o forra, in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, naturalistico, ambientale, storico.



1. L’iscrizione di un’area carsica, di una grotta, di una forra o gola nel catasto di cui all’articolo 1 avviene mediante richiesta alla Federazione speleologica marchigiana, gestore del catasto ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 della legge.
2. Un’area carsica è inclusa nel catasto quando ne sia riconosciuta l’importanza per quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l’ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla carta tecnica regionale con l’ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti.
3. Una grotta è inclusa nel catasto quando la sua lunghezza o la sua profondità superino i cinque metri, se ne conosca il nome riferito alla topono-mastica locale, ove esiste, la posizione topografica, la quota del suo ingresso con riferimento alla carta tecnica regionale.
4. Una forra o una gola sono incluse nel catasto quando rispondano alla definizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge.
5. Ai fini dell’iscrizione devono essere comunicati i dati fondamentali relativi alle schede di cui all’articolo 1, nonché il rilievo topografico, in originale ed in duplice copia su supporto elioriproducibile indeformabile, ed eventualmente su supporto magnetico, secondo la simbologia convenzionale, utilizzando gli standard minimi di rilevamento della Unione internazionale di speleologia.


1. La Federazione speleologica marchigiana comunica annualmente alla Regione le variazioni e gli aggiornamenti catastali, con le modalità che sono stabilite nella convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge.


1. L’accesso ai dati del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è regolato dalla normativa regionale e statale in materia di accesso agli atti amministrativi.
2. Possono essere sottratti o limitati all’accesso i dati di aree carsiche, grotte, forre o gole qualora dalla loro divulgazione possono derivare danni all’ambiente o quando sussiste l’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici.
3. I dati catastali, previa autorizzazione della struttura regionale competente, possono essere divulgati, tramite rete informatica, dalla Federazione speleologica marchigiana che deve avvalersi di sistemi informatici compatibili con quelli utilizzati dalla Regione.


1. La domanda per l’iscrizione all’albo regionale dei gruppi speleologici di cui all’articolo 10 della legge, presentata alla struttura regionale competente, deve contenere:
a) l’indicazione della sede legale;
b) il nominativo del legale rappresentante;
c) il numero degli iscritti;
d) copia dello statuto del gruppo speleologico.

2. I requisiti per l’iscrizione all’albo sono i seguenti:
a) svolgimento di attività speleologica a carattere esplorativo o documentaristico, integrato da pubblicazioni, ovvero relazioni scientifiche in ambito speleologico, ovvero attività di promozione della speleologia e di protezione degli ambienti carsici;
b) promozione di corsi di speleologia.

3. Alla tenuta dell’albo provvede la struttura regionale competente.
4. L’iscrizione all’albo è subordinata al parere della Federazione speleologica marchigiana e della Consulta ecologica regionale di cui alla l.r. 17 dicembre 1981, n. 40, integrata ai sensi dell’articolo 8 della legge.
5. La cancellazione dall’albo avviene nei casi di scioglimento e di perdita dei requisiti di cui al comma 2, con le modalità di cui al comma 4.
6. Ogni gruppo iscritto all’albo è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente l’eventuale scioglimento e qualsiasi modificazione apportata al proprio statuto, a pena di cancellazione dall’albo.


1. L’accesso alle grotte, di cui al comma 5 dell’articolo 5 della legge, è subordinato alla comunicazione al Sindaco nel cui territorio ricade la grotta, da parte del soggetto interessato, del tipo di attività che intende svolgere, dell’elenco dei partecipanti e dei tempi di svolgimento dell’attività stessa o di permanenza in grotta.
2. Il Sindaco, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dall’articolo 5 della legge, può avvalersi della Consulta ecologica regionale, integrata ai sensi dell’articolo 8 della legge medesima.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Abroga il r.r. 21 maggio 2001, n. 1.