Note: | Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024. Prima modificata dall'art. 1, l.r. 30 novembre 2009, n. 29; dall'art. 50, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l.r. 21 dicembre 2010, n. 19; dall'art. 12, l.r. 23 novembre 2011, n. 22; dall'art. 27, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; dall'art. 37, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33; dall'art. 20, l.r. 20 aprile 2015, n. 17; dagli artt. 1, 2 e 3, l.r. 25 novembre 2016, n. 26; dall'art. 10, l.r. 3 maggio 2018, n. 8; dall'art. 1, l.r. 29 gennaio 2020, n. 2; dagli artt. 1, 2 e 3, l.r. 28 maggio 2020, n. 19; dall'art. 1, l.r. 5 agosto 2020, n. 44; dall'art. 3, l.r. 1 luglio 2021, n. 14; dall'art. 3, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34; dall'art. 6, l.r. 10 gennaio 2022, n. 1; dall'art. 1, l.r. 1 dicembre 2022, n. 26, e dall'art. 1, l.r. 29 marzo 2023, n. 4. L'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, stabilisce, in particolare al comma 33, che continuano ad applicarsi le disposizioni di questa legge, pur se abrogate dalla medesima l.r. 19/2023. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1, l.r. 23 novembre 2011, n. 22, le disposizioni della presente legge, cosě come modificata dalla l.r. 23 novembre 2011, n. 22, costituivano attuazione dell'art. 5, commi da 9 a 14, d.l. 13 maggio 2011, n. 70. La Corte costituzionale, con sentenza 244/2010, si č espressa su questa legge regionale. Testo della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22, in vigore prima della promulgazione della l.r. 30 novembre 2023, n. 19 |