Note: | Abrogata dall'art. 141, l.r. 5 agosto 2021, n. 22. Ai sensi del comma 2 dell'art. 140, l.r. 5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 e delle altre disposizioni attuative della medesima legge regionale, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate. In attuazione della presente legge vedi il r.r. 16 febbraio 2011, n. 1 (sull'ordinamento fieristico regionale di cui al Titolo VI); il r.r. 16 febbraio 2011, n. 2 (sulla disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione di cui al Titolo IV); il r.r. 27 giugno 2011, n. 4 (sulla disciplina del commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, Capo II); il r.r. 4 agosto 2011, n. 5 (sulla disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo III); il r.r. 2 marzo 2015, n. 1 (sulla disciplina delle attivita' di commercio in sede fissa di cui al Capo I del Titolo II), e il r.r. 4 dicembre 2015, n. 8 (sulla disciplina delle attivitŕ di commercio su aree pubbliche). Testo del l.r. 27/2009 in vigore alla data di promulgazione della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 |