Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 18 |
Titolo: | Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche. |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 maggio 2017, n. 58 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalitŕ)
Art. 2 (Obiettivi)
Art. 3 (Soggetti attuatori)
Art. 4 (Norma finanziaria)
Art. 5 (Abrogazione)
Art. 2 (Obiettivi)
Art. 3 (Soggetti attuatori)
Art. 4 (Norma finanziaria)
Art. 5 (Abrogazione)
1. La Regione riconosce, valorizza e promuove:
a) la cultura e la tradizione motoristica del territorio, quale elemento identitario di coesione sociale, di innovazione e competitività, in continuità con la specifica vocazione produttiva locale;
b) il patrimonio motoristico materiale e immateriale del territorio marchigiano, in un processo di condivisione e interazione tra i diversi livelli istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, favorendo la competitività del sistema economico locale e il raccordo con i settori produttivi collegati.
1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 persegue i seguenti obiettivi:
a) promuove la creazione di sinergie tra i luoghi coinvolti nella tradizione motoristica, al fine di programmare le attività di crescita, sviluppo e promozione del territorio;
b) incentiva la conoscenza, la conservazione e la fruizione pubblica delle collezioni museali presenti nel territorio marchigiano ed in particolare di quello del Comune di Pesaro e del Comune di Tavullia e favorisce la realizzazione di progetti di sviluppo culturale e turistico attraverso forme di integrazione con il sistema regionale;
c) promuove l’attuazione dello sviluppo del patrimonio e della tradizione motoristica, valorizzandone le peculiarità di elevata rilevanza tecnica, meccanica, economica e sportiva, sostenendo i relativi interventi anche attraverso la formazione e l’informazione.
1. Le finalità e gli obiettivi di questa legge sono attuati dalla Regione in concorso con enti locali e istituzioni private.
2. La Giunta regionale riconosce al Comune di Pesaro ed al Comune di Tavullia, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, un contributo per il sostegno di attività finalizzate all’attuazione degli obiettivi indicati all’articolo 2.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 2.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 10.000,00 per l’anno 2018, si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, del bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 relativi a “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio - trasferimenti ad istituzioni sociali private” autorizzati nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017).
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.
1. Nella Tabella C approvata dal comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 35/2016, la voce: “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio - trasferimenti ad istituzioni sociali private” inserita nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” è soppressa.
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.