Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 27
Titolo:Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Pubblicazione:( B.U. 22 novembre 2001, n. 134 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 27 del 14 febbraio 2002.

Sommario





1. La Regione promuove, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
a) la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) l'armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) la riscoperta del valore del tempo e del suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita delle persone;
d) le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi.



1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1:
a) adotta misure idonee per la migliore funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti, favorendo, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
b) stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari da parte dei Comuni;
c) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi;
d) promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.



1. Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari di cui all'articolo 24 della legge 53/2000 i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:
a) articolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora ed utilizza il territorio di riferimento;
b) organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con un'articolazione differenziata delle fasce orarie;
c) organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza, il risparmio del tempo per l'utenza e la prestazione di informazioni anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi mediante l'informatizzazione degli stessi;
d) coordinamento degli orari dei servizi privati commerciali, turistici, professionali, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero al fine di renderli più facilmente accessibili;
e) promozione di forme di mobilità urbana alternative all'uso dell'auto privata, anche adottando progetti relativi alla mobilità casa-lavoro;
f) armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, anche mediante lo sviluppo di forme di trasporto in grado di fronteggiare specifiche necessità;
g) miglioramento dell'accessibilità e fruibilità degli spazi urbani, in relazione alle pratiche di vita quotidiana;
h) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentire una più ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale.



1. La Regione eroga, annualmente, contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 3, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 8.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che prevedono:
a) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
b) interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 53/2000;
c) la qualificazione e l'integrazione dei piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità sia l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
d) l'elaborazione, il coordinamento e la gestione di progetti di riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e di contenitori dismessi;
e) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire l'accesso telematico degli utenti ai servizi della pubblica amministrazione e alle sue informazioni.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, determina i tempi di presentazione dei piani territoriali di cui all'articolo 3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma 3, determina le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali, degli orari di cui all'articolo 3, indicandone l'ordine di priorità ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 53/2000.


1. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate banche dei tempi aventi esclusivamente gli scopi indicati al comma 1 dell'articolo 27 della legge 53/2000 ed operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, eroga annualmente contributi ai Comuni che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore locali e strumenti in comodato d'uso, ovvero, servizi;
b) organizzano una costante attività di promozione e informazione dell'esistenza e dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante l'inserimento di spazi su siti on-line o su altri mezzi di comunicazione;
c) organizzano la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2.


1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle banche dei tempi. Al registro sono iscritte le associazioni  che perseguono le finalità indicate all'articolo 27 della legge 53/2000. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
2. E' istituito, presso la competente  struttura  della Giunta regionale, il Coordinamento permanente delle associazioni banche dei tempi  con funzioni di raccordo tra le  associazioni medesime, in particolare finalizzato alla presentazione di progetti comuni concordati con le amministrazioni di riferimento, pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione e degli altri enti interessati. Al Coordinamento partecipano i legali rappresentanti delle associazioni iscritte al registro indicato al comma 1 o i loro delegati.
3. Il Coordinamento è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, che detta altresì disposizioni per il suo funzionamento.

Nota relativa all'articolo 5.1
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 29 febbraio 2016, n. 2.


1. Fermi restando i criteri per l'accesso ai contributi previsti agli articoli 4 e 5, le risorse non utilizzate possono essere trasferite indifferentemente per i progetti validamente presentati ai sensi degli articoli 4 e 5 fino al limite dei massimali ammissibili previsti nella presente legge.

Nota relativa all'articolo 5 bis
Aggiunto dall'art. 25, l.r. 11 marzo 2003, n. 3.


1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comporta per i Comuni l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.
2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 e del comma 3 dell'articolo 5 per l'erogazione dei contributi, idonea resocontazione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente.
3. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.


1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, prevede nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale regionale e degli enti locali, utilizzato dai Comuni nella progettazione territoriale degli orari e nei progetti attuativi ad esso collegati, nonché nei progetti di riorganizzazione dei servizi.


1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2001 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 2001, accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione o dei fondi di cui al comma 4.
3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002 con la denominazione "Contributi ai Comuni per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
4. Per le stesse finalità saranno utilizzati i fondi eventualmente assegnati alla Regione Marche dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della legge 53/2000.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 2001 sono ridotti di lire 100 milioni.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Abroga la l.r. 2 giugno 1992, n. 20.


1. Per l'anno 2001 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 5, nonché le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l'ordine di priorità ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 53/2000.