Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n. 29 |
Titolo: | Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica. |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 luglio 1992, n. 65 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Polizia locale – Agenti di vigilanza |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Compiti del servizio volontario di vigilanza ecologica)
Art. 3 (Organizzazione delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 4 (Reclutamento)
Art. 5 (Competenze della Regione)
Art. 6 (Competenze delle province)
Art. 7 (Approvazione della nomina delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 8 (Doveri delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 9 (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale)
Art. 10 (Guardie ecologiche già in servizio)
Art. 11 (Sospensione e revoca dell'incarico)
Art. 12 (Estensione della normativa alle guardie volontarie di associazioni venatorie e piscatorie)
Art. 13 (Disposizione particolare)
Art. 14 (Finanziamenti)
Art. 15 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Compiti del servizio volontario di vigilanza ecologica)
Art. 3 (Organizzazione delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 4 (Reclutamento)
Art. 5 (Competenze della Regione)
Art. 6 (Competenze delle province)
Art. 7 (Approvazione della nomina delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 8 (Doveri delle guardie ecologiche volontarie)
Art. 9 (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale)
Art. 10 (Guardie ecologiche già in servizio)
Art. 11 (Sospensione e revoca dell'incarico)
Art. 12 (Estensione della normativa alle guardie volontarie di associazioni venatorie e piscatorie)
Art. 13 (Disposizione particolare)
Art. 14 (Finanziamenti)
Art. 15 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo. A tale fine promuove la formazione di guardie volontarie che svolgono attività di informazione e di vigilanza ecologica.
1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto da guardie volontarie con le modalità di cui alla presente legge.
2. Le guardie ecologiche volontarie:
a) segnalano agli organismi competenti le alterazioni ambientali, ipotizzandone, ove possibile, cause e conseguenze e seguono gli effetti degli interventi di risanamento ambientale;
b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;
c) accertano nei limiti dell'incarico ricevuto le violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, di disposizioni di leggi o di regolamenti nelle materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, tra cui anche quelle relative alle oasi e zone di ripopolamento e cattura, nonchè le violazioni dei provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
d) collaborano con le autorità competenti nei soccorsi in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.
3. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria ha carattere gratuito e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 9, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
1. Le guardie ecologiche volontarie si organizzano in gruppi provinciali dotati di un proprio regolamento di servizio, compatibilmente con i regolamenti delle singole associazioni, approvato dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 2 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. Tale regolamento può prevedere l'organizzazione di guardie ecologiche volontarie a cavallo.
2. I gruppi provinciali costituiscono lo strumento attraverso il quale le province, nonchè gli enti e organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.
1. Il reclutamento delle guardie ecologiche volontarie avviene sulla base di domande presentate dagli interessati alla provincia.
2. Possono essere nominati guardie ecologiche volontarie soltanto coloro che posseggono i requisiti previsti dall'articolo 138 del R.D. 773/1931.
1. La giunta regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e in particolare cura il coordinamento dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 9 e il coordinamento delle attività dei gruppi provinciali.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento.
3. La consulta ecologica di cui alla L.R. 17 dicembre 1981, n. 40 esprime pareri e formula proposte alla giunta regionale in merito alle attività delle guardie ecologiche volontarie e all'assegnazione dei necessari mezzi finanziari alle province, nonchè ai provvedimenti di revoca o di sospensione dall'incarico di guardia ecologica volontaria.
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) procedere alla nomina delle guardie ecologiche volontarie. La nomina è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'articolo 9. Il relativo provvedimento definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad adempiere in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'articolo 2 della presente legge ed in particolare elenca le norme che prevedono sanzioni amministrative per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge;
b) redigere i programmi per lo svolgimento, delle attività delle guardie ecologiche volontarie, nel rispetto del regolamento regionale emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, d'intesa con gli enti pubblici titolari di competenza in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con le associazioni ambientalistiche riconosciute a norma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) organizzare i corsi di formazione professionale e di aggiornamento di cui all'articolo 9;
d) stipulare contratti di assicurazione contro gli infortuni in cui le guardie ecologiche volontarie possono incorrere nell'espletamento del servizio e contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento dell'incarico;
e) assicurare alle guardie ecologiche volontarie l'assistenza legale gratuita in relazione a fatti o atti connessi a motivi di servizio.
f) mettere a disposizione dei gruppi di guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare al servizio.
2. Le province istituiscono e provvedono all'aggiornamento di un elenco delle guardie ecologiche volontarie a loro servizio.
1. La nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 è sottoposto all'approvazione del prefetto ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al pretore ai sensi dell'articolo 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità previste nei programmi di lavoro predisposti dalle province
2. Nel caso in cui le guardie ecologiche volontarie accertino violazioni alle disposizioni in materia ambientale che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative sono tenute a redigere un verbale ai sensi dell'articolo 255 del R.D. 635/1940 che deve essere immediatamente inviato all'autorità competente all'irrogazione della sanzione, nonchè alla provincia competente.
3. Nello svolgimento dei propri compiti la guardia ecologica volontaria non può essere armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi.
1. Le province, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5 e sentite le associazioni ambientalistiche riconosciute a norma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituiscono e gestiscono corsi di formazione e aggiornamento per volontari da adibire al servizio di guardia ecologica, determinando il numero massimo dei soggetti ammissibili.
2. I corsi si concludono con un esame teorico-pratico. La commissione d'esame, nominata con provvedimento della provincia, è presieduta da un funzionario della provincia con qualifica di dirigente ed è composta da due esperti in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto in legislazione in materia ambientale e da un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal prefetto.
1. Le guardie giurate nominate ai sensi di legge vigenti e con compiti di vigilanza ecologica, che prestano la loro attività alla data di entrata in vigore della presente legge vengono nominate guardie ecologiche volontarie ai sensi della presente legge senza l'obbligo di frequentare dei corsi di formazione di cui all'articolo 9. Esse sono tenute tuttavia a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al medesimo articolo 9.
1. Con provvedimento della provincia, sentiti i rappresentanti del gruppo provinciale e la consulta ecologica regionale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero ripetute anche dopo il provvedimento di sospensione.
2. La revoca dell'incarico è disposta anche in caso di persistente, accertata inattività nonchè per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.
3. Gli atti di sospensione e di revoca sono comunicati alla Regione e al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle guardie volontarie appartenenti ad enti ed associazioni venatorie di cui all'articolo 38 della L.R. marzo 1983, n. 8, nonchè alle guardie volontarie appartenenti alla federazione italiana della pesca sportiva ed alle altre associazioni piscatorie ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 e successive modificazioni, previo superamento di un test certificante la preparazione in funzione dei compiti di cui al precedente articolo 2. La commissione d'esame è la stessa prevista dall'articolo 9, comma 2 della presente legge.
1. Alle guardie ecologiche volontarie di cui alla presente legge è vietata la caccia, nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma di attività da realizzare nell’anno in corso con l’indicazione delle spese da sostenere per le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e per la realizzazione di eventuali progetti speciali.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento del programma di cui al comma 1, viene erogato alle Province un acconto del 30 per cento delle spese preventivate.
3. Entro il 31 marzo dell’anno successivo, ai fini dell’erogazione del saldo, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con l’indicazione delle spese sostenute per le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e per l’attuazione dei progetti speciali, nonché del numero delle guardie effettivamente in servizio e degli accertamenti effettuati.
4. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 3 o la sua incompletezza rispetto al programma di cui al comma 1, comporta la rideterminazione o la revoca del finanziamento con l’eventuale restituzione dell’acconto erogato ai sensi del comma 2.
Nota relativa all'articolo 14
Così sostituito dall'art. 39, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 14 è autorizzata per ciascuno degli anni 1992 e 1993 la spesa di lire 500 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede per gli anni 1992 e 1993, mediante utilizzazione dei fondi iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1991/1993, a carico del capitolo 5100101 dello stesso stato di previsione della spesa utilizzando a tal fine per i detti anni gli accantonamenti di cui alla partita 3 elenco 1.
3. Per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione dei tributi regionali.
4. Le somme occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 14 sono iscritte, per gli anni 1992 e 1993, a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per i detti anni, aventi la denominazione "Finanziamenti alle province per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di vigilanza ecologica" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni.